PREMESSA
Pietro Tafaro, via San Gottardo 135, 6648 Minusio, propone servizi fotografia e produzione di video, graphic design, web design, social media manager e consulenza produzionale. Le presenti CG regolano la conclusione, il contenuto e l’esercizio del contratto di mandato tra Pietro Tafaro (di seguito il mandatario) e il cliente (di seguito mandante). Con la firma del preventivo / offerta, il mandante accetta le presenti condizioni generali.
ART. 1. PREZZO E CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
I prezzi e le scadenze sono validi fino a 30 (trenta) giorni dopo l’emissione del preventivo. I prezzi sono fissati al momento della comanda, non possono essere modificati, salvo trattasi di un contratto pluriennale i cui materiali subiscono il caro prezzi. La prestazione comprende quanto dettagliato con l’offerta. Di conseguenza, non comprende ciò che non è espressamente indicato nel preventivo. Tutte le prestazioni non incluse nell’offerta, saranno oggetto di un preventivo aggiuntivo gratuito.
ART. 2. MODULO D’ORDINE E INIZIO DEI LAVORI
La firma del preventivo implica l’adesione incondizionata da parte del mandante alle presenti condizioni generali e funge anche da ordine d’acquisto. I lavori inizieranno unicamente quando il preventivo, debitamente firmato, ritornerà al mandatario, salvo che quest’ultimo abbia chiesto un acconto, allora i lavori inizieranno unicamente quando l’acconto verrà accreditato sul conto del mandatario. Con la firma del preventivo, il mandante accetta le presenti condizioni generali, le quali si presume siano conosciute ed espressamente accettate, anche quando il presente documento non è formalmente sottoscritto. Quando il preventivo è sottoscritto, nessun annullamento dell’ordine richiesto dal mandante verrà preso in considerazione. Le presenti condizioni generali sono disponibili sul sito online all’indirizzo www.pietrotafaro.com/cg.
ART. 3. CARATTERISTICHE E SERVIZI ESTERNI
Salvo indicazione contraria ed esplicita nel preventivo, gli eventuali elementi quali musica, suoni, testi, font tipografici o illustrazioni provenienti da banche dati che sono da includere nella prestazione, e indicate nel preventivo, saranno fornite dal mandante. Questi elementi non saranno in alcun caso compresi del prezzo indicato nel preventivo. Nel caso in cui il mandante non disponesse di questi mezzi, il mandatario potrà acquistarli a spese del mandante, in aggiunta alle prestazioni. Il mandatario dovrà procurarsi a sue spese il materiale generale all’esecuzione congrua del mandato (a titolo esemplificativo: apparecchio fotografico, computer, software di comune utilizzo come photoshop, ecc.). Il mandante è tenuto a garantire che le persone, gli oggetti e/o i luoghi necessari per l’esecuzione del lavoro siano disponibili in tempo utile e per l’intera durata richiesta, nella misura in cui sono stati designati dal mandante. Per tutti gli altri aspetti, il mandatario è responsabile della disponibilità delle persone, degli oggetti e/o dei luoghi necessari per l’esecuzione del lavoro. La progettazione del lavoro è lasciata alla discrezione del mandatario, salvo diversa pattuizione tra le parti. Ogni comunicazione importante, di modifica contrattuale, di modifica di preventivo o che concerne le presenti CG deve essere effettuata esclusivamente per e-mail o posta cartacea. È esclusa una modifica contrattuale per messaggio SMS o Whatsapp, o altro mezzo di comunicazione di posta istantanea.
ART. 4. TARIFFE
Le tariffe delle prestazioni sono indicate in CHF, IVA esclusa. Possono subire cambiamenti in virtù delle politiche tariffarie del momento. La tariffa considerata per la fattura finale è quella sottoscritta con il preventivo.
ART. 5. TERMINI, CONSEGNA E PUBBLICAZIONE DEL LAVORO
I termini o le date di consegna, che siano un giorno preciso o meno, devono essere stipulati per iscritto. Se il mandante necessita una data di consegna improrogabile deve comunicarla per iscritto e per accettazione al mandatario. In assenza di accordo scritto, il mandatario non è responsabile di un termine imposto dal mandante e non accettato dal mandatario. – Se la collaborazione del mandante è necessaria alla prestazione del mandatario, o è concordata in anticipo, in caso di attesa di questa collaborazione, il termine sarà prorogato di tanto quanto il mandante non abbia risposto all’impegno. – In caso di ritardo causato da modifiche richieste dal mandante, il termine di consegna o la consegna stessa saranno prorogati di conseguenza. – se durante il processo di creazione e di validazione di un progetto, il mandante non ossequia il programma fissato inizialmente per scritto, senza darne atto preventivamente per e-mail al mandatario, il progetto verrà considerato come terminato entro 10 giorni e la fattura finale verrà emessa sulla base del tempo di lavoro effettuato. I mezzi e i documenti di lavoro utilizzati per la realizzazione del lavoro restano di proprietà dell’autore, per cui i documenti originali non sono a disposizione del mandante. Se il mandante posticipa il lavoro con un preavviso inferiore a due giorni dal termine prefissato, oppure se non adempie ai propri obblighi quali garantire le locations / oggetti / persone necessarie, il mandatario ha il diritto al rimborso delle spese già sostenute e al risarcimento del 50% dell’onorario che sarebbe stato pagato per il lavoro per l’esecuzione del lavoro annullato. Lo stresso vale per un rinvio del lavoro a causa di intemperie. In caso di recesso del contratto in tempi inopportuni verrà fatturata la totalità del prezzo preventivato.
ART. 6. METODI DI PAGAMENTO
Il mandatario può chiedere degli acconti. Salvo diversa pattuizione convenuta nel preventivo, il pagamento viene effettuato il 50% al momento dell’accettazione del preventivo e il 50% alla consegna del lavoro finito. Il saldo è dovuto alla fine del mandato. – Il pagamento è effettuato per bonifico bancario, oppure Twint allo 079 527 61 37, oppure PayPal all’indirizzo info@pietrotafaro.com. Il pagamento dev’essere effettuato in 20 (venti) giorni dalla ricezione della fattura finale. Il bonifico bancario viene effettuato sul seguente conto: UBS Switzerland AG, 6600 Locarno, IBAN: CH67 0024 6246 1199 6140 T; SWIFT / BIC: UBSWCHZH66A. In caso di non rispetto dei termini, il mandatario si riserva il diritto di imputare al mandante spese di richiamo e interessi moratori al saldo della fattura (cfr. art. 104 e segg. CO).
ART. 7. RECLAMI
Il mandante dovrà controllare il lavoro consegnato in 14 (quattordici) giorni a contare dalla consegna da parte del mandatario. In caso di errori, il mandante dovrà reclamare per iscritto nei 14 (quattordici) giorni conseguenti la consegna della cosa. I reclami dovranno essere limitati a delle correzioni o delle migliorie da apportare sul lavoro. In nessun caso il reclamo dovrà avere come oggetto una profonda revisione del lavoro svolto. Le modifiche richieste mandante dopo la consegna saranno fatturate in aggiunta al preventivo, dalla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di mandato. Ogni richiesta di indennizzo da parte del mandante è esclusa. Una volta decorsi 14 (quattordici) giorni, a contare dalla data della consegna del lavoro, tutte le correzioni, adeguamenti e aggiornamenti saranno fatturati in aggiunta al preventivo iniziale.
ART. 8. PROPRIETÀ DELLE REALIZZAZIONI
L’insieme delle realizzazioni e dei diritti che ne derivano, relativi all’offerta, restano di proprietà del mandatario fino a quando la fattura finale non è stata pagata nella sua integralità. Il mandatario è proprietario esclusiva di tutti i diritti d’autore e di tutti gli altri diritti materiali e immateriali esistenti sulla realizzazione, segnatamente: le idee, i concetti, gli slogan e i modelli. Per quanto concerne le creazioni finali e prodotti finiti, su qualsiasi supporto tecnico siano riposte, documenti di lavoro e documenti originali, il mandatario cede al mandante la proprietà del prodotto finito, solo previo accordo indicato
nel contratto, riservandosi la proprietà di tutte le fasi precedenti la realizzazione finale. Salvo diversa stipulazione specifica e scritta, il mandatario ha sempre il diritto di far constatare la sua qualità di autore su di una sua opera attraverso l’apposizione di un nome o di un segno distintivo. Il mandatario conferma di detenere tutti i diritti, in particolare tutti i diritti d’autore, sulle opere (comprese le loro singole parti) che deve fornire ai sensi del presente contratto o che si procurerà tutti i diritti necessari da terzi che consulta e/o i cui diritti sono interessati dalle opere in tempo utile prima della consegna delle opere al mandante, nella misura in cui non è già in possesso di tali diritti. Il mandatario è tenuto a garantire le terze persone autorizzino ilmandante a utilizzare le opere e trasferiscono tutti i diritti relativi alle opere al mandante. Il mandatario consegnerà queste dichiarazioni firmate al mandante al momento della consegna delle opere. Il mandatario conferma inoltre di non aver trasferito alcun diritto sulle opere ad alcuna società. Il mandatario è inoltre responsabile di garantire che le opere non contengano contenuti vietati in Svizzera, in particolare contenuti vietati dal diritto penale. Nel caso in cui il mandante abbia fornito al mandatario istruzioni su persone, luoghi e/o oggetti da fotografare o li abbia designati, è responsabilità del mandante assicurarsi che le immagini di tali persone, luoghi e/o oggetti siano consentite e, in particolare, che non violino diritti di terzi e ottenere i relativi diritti dai terzi interessati (cfr. art. 3 delle presenti CG). Il mandante può utilizzare le opere fotografiche e parti di esse per lo scopo concordato nel contratto, egli ha quindi una concessione d’uso. Qualsiasi uso che esuli da quanto pattuito comporta un indennizzo pari al 150% del corrispettivo dovuto. Il diritto all’utilizzo del lavoro spetta esclusivamente al mandante, in base agli accordi presi con il mandatario, in mancanza di un accordo scritto che specifichi il contrario, il mandante non è autorizzato a trasferire a terzi il diritto all’utilizzo del lavoro. Il buy out dei diritti d’autore è facoltativo, deve essere espressamente concordato per iscritto e è soggetto al pagamento di un prezzo supplementare indicato dal mandatario. Salvo diversa pattuizione, il mandante è obbligato a citare mandatario quando utilizza le opere eseguite dal mandatario o parti di esse. Il mandante ha l’obbligo di aggiungere il copyright (in particolare il simbolo ©) quando utilizza le opere eseguite dal mandatario o deve citarlo nelle didascalie.
ART. 9. DIRITTO ALLA PUBBLICITÀ
Salvo diversa stipulazione esplicita e scritta del mandante, notificata per e-mail, il mandatario, si riserva il diritto di menzionare le sue opere o realizzazioni effettuate per il mandante nell’ambito della propaganda commerciale, della comunicazione con esterni e della pubblicità. Quest’autorizzazione si estende a tutti gli elementi costitutivi della realizzazione, includendo senza esclusioni la presentazione al pubblico dei contenuti testuali e iconografici. Il mandante deve fornire, se il supporto lo permette, molteplici esemplari delle realizzazioni completate.
ART. 10. ESECUZIONE E DELEGA
Il mandatario si impegna a svolgere le proprie prestazioni con competenza e fedele e diligente esecuzione, secondo lo stato della scienza e della tecnica, nonché applicando il know-how disponibile e acquisito. Il mandatario è tenuto ad informare regolarmente il mandante in merito all’avanzamento dei lavori e a informare tempestivamente per iscritto (via e-mail) le eventuali circostanze in grado di pregiudicare il corretto adempimento a norma del contratto. Il mandatario può delegare, secondo il suo giudizio professionale, l’adempimento del mandato a collaboratori o a terzi esterni, in questo caso resta responsabile della buona e fedele esecuzione delle prestazioni come se l’avesse eseguito di suo pugno.
ART. 11. FASE DI CONCETTUALIZZAZIONE
Nell’ambito del contratto, il mandatario fornisce al mandante al massimo due (2) iterazioni creative. Se il mandante chiede delle proposte supplementari, il mandatario procederà, a spese del mandante, con uno studio supplementare (modifiche ulteriori di testo, illustrazioni, impaginazione, grafismo in generale, ecc..) e consegnerà una nuova proposta. Il lavoro supplementare verrà fatturato secondo la tariffa oraria in vigore.
ART. 12. FASE DI REALIZZAZIONE
Dopo la fase di creazione e unicamente dopo la convalida formale del mandante, il mandatario fornisce un prima proposta del prodotto finito. Il mandatario domanderà al mandante di procedere con le correzioni dell’autore (modifiche ulteriori di testo, illustrazioni, impaginazione, storyboard, motion design, grafismo in generale) e dopodiché riconsegnerà al mandante una seconda proposta. In caso di un’ulteriore correzione comportante una terza proposta, il lavoro effettuato verrà fatturato alla tariffa oraria in vigore.
ART. 13. SPESE SUPPLEMENTARI
Ogni prestazione supplementare richiesta dal mandante in corso d’esecuzione del mandato, sarà oggetto di un’offerta separata. Salvo diversa stipulazione, le prestazioni supplementari saranno fatturate secondo il tempo d’esecuzione alla tariffa oraria in vigore, spese da aggiungersi. Sono considerate prestazioni supplementari: le modifiche del concetto iniziale, in particolare dello studio e del contenuto delle prestazioni inizialmente convenute; il lavoro supplementare generato dal mandante o da un terzo; la realizzazione di una proposta supplementare al momento della fase creativa; le modifiche che oltrepassano il mandato pattuito dopo la consegna della seconda proposta e al momento della fase di realizzazione, le modifiche e le correzioni esatte dal mandante dopo la verifica dei documenti di convalida.
ART. 14. COSTI DI CONSEGNA
I costi di consegna sono inclusi nel preventivo nella misura in cui corrispondono al mansionario inizialmente pattuito. In ogni caso, se sono incorse delle modifiche, non preventivate, ai documenti o se il mandante richiede delle modifiche dopo la consegna del lavoro / opera, il mandatario si riserva il diritto di fatturare i costi di consegna supplementari di dette modifiche. Sono escluse le spese vive in particolare di spedizione che restano a carico del mandante.
ART. 15. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Il mandatario, anche senza interpellare il mandante, trascorso un (1) anno dalla conclusione del mandato, è autorizzato a distruggere l‘incarto. – Il mandante deve conservare una copia dei dati forniti elettronicamente al mandatario per il periodo di un anno dalla conclusione del contratto. In caso di perdita o di distruzione dei documenti consegnati al mandatario, in vista del conseguimento del mandato, il mandatario declina ogni responsabilità.
ART. 16. RICONOSCIMENTO DI DEBITO
I documenti firmati dal mandante, ad esempio l’offerta e il preventivo, valgono quale riconoscimento di debito ai sensi della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento del 1889.
ART. 17. RESPONSABILITÀ
Le parti saranno responsabili l’una nei confronti dell’altra per i danni derivanti dal contratto solo in caso di dolo e colpa grave. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, in particolare la responsabilità per negligenza lieve o media.
ART. 18. DISPOSIZIONI VARIE
È esclusa la cessione di crediti ai sensi del presente contratto senza il previo consenso scritto della controparte Questo contratto è stilato in duplice copia. Il mandatario consegnerà per e-mail una copia dello stesso al mandante. Questo contratto scritto contiene tutti gli accordi tra le parti. Le modifiche e le integrazioni al presente contratto devono essere redatte per iscritto per essere valide. L’eventuale invalidità di parti del presente contratto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Eventuali disposizioni non valide saranno sostituite, mutatis mutandis, dalle relative disposizioni di legge. In caso di controversie relative al presente contratto, le parti cercheranno di risolvere le loro divergenze in via amichevole prima di avviare un’azione legale Il presente contratto è soggetto alla legge svizzera. Il foro competente esclusivo è la Pretura di Locarno Campagna. Valide con la firma del preventivo.